annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Lo stato è in ostaggio.

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Originariamente inviato da shirai Visualizza il messaggio
    Quante cose che non sai vero? Te lo dico perchè è il mio lavoro.
    Ma tu non eri un procuratore di CALCIO?

    Commenta


    • non fermarsi all' alt delle forze dell' ordine al posto di blocco è reato.
      Art. 192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti

      1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.

      2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con se'.

      3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono: procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo; ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarita' tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada; ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

      4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonche' le condizioni e le modalita' del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.

      5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.

      6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 .

      7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.169 a euro 4.678 .
      Ultima modifica di Sorcola; 14-11-2007, 17:18.

      Commenta


      • Originariamente inviato da Sorcola Visualizza il messaggio
        non fermarsi all' alt delle forze dell' ordine al posto di blocco è reato

        E' reato se scappi da un posto di blocco. In quel caso è resistenza a pubblico ufficiale.

        Commenta


        • in alcuni casi rientra nel novero degli illeciti,in altri:introdotto dal decreto anti terrorismo (quello che concedeva il potere anche alle guardie giurate e simili di identificare individui) costituisce un delitto,di conseguenza rientra nei reati.
          e si deve fare differenza tra posto di blocco e posto di controllo..Il posto di blocco per essere forzato implica una tentata aggressione/omicidio all' ufficiale che è nel mezzo della strada e blocca di fatto con il suo corpo e le macchine il transito eh.
          Ultima modifica di Sorcola; 14-11-2007, 17:24.

          Commenta


          • Originariamente inviato da Sorcola Visualizza il messaggio
            non fermarsi all' alt delle forze dell' ordine al posto di blocco è reato.
            Art. 192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti

            1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.

            2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con se'.

            3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono: procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo; ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarita' tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada; ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

            4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonche' le condizioni e le modalita' del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.

            5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.

            6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 .

            7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.169 a euro 4.678 .

            Come puoi constatare, non è reato. E' reato se scappi.

            Ma se capita che non ti fermi prendi la multa.

            Se ad un posto di blocco, ti mettono la paletta, tu continui a camminare, se la polizia ti viene dietro per fermarti e tu ti fermi senza nessuna opposizione, prenderai una multa.

            Se scappi invece vai in galera.

            Commenta


            • Originariamente inviato da shirai Visualizza il messaggio
              Come puoi constatare, non è reato. E' reato se scappi.

              Ma se capita che non ti fermi prendi la multa.

              Se ad un posto di blocco, ti mettono la paletta, tu continui a camminare, se la polizia ti viene dietro per fermarti e tu ti fermi senza nessuna opposizione, prenderai una multa.

              Se scappi invece vai in galera.
              4 e 7° comma?

              Commenta


              • Originariamente inviato da Sorcola Visualizza il messaggio
                e si deve fare differenza tra posto di blocco e posto di controllo..Il posto di blocco per essere forzato implica una tentata aggressione/omicidio all' ufficiale che è nel mezzo della strada e blocca di fatto con il suo corpo e le macchine il transito eh.
                Io intendo il caso di quel ragazzo ucciso a Napoli da un carabiniere, che con la pattuglia stava facendo i controlli che si fanno ogni giorno, ossia fermare veicoli, chiedere documenti, perquisire strane auto, controllare se hanno bevuto...

                Commenta


                • reato

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da Sorcola Visualizza il messaggio
                    4 e 7° comma?

                    Il 4rto ed il settimo comma è una sanzione diversa dal normale alt, perchè in quel caso si "forza" il posto di blocco. Oltre quella sanzione c'è anche la decurtazione di 10 punti sulla patente.

                    Però, aspetta, come hai fatto notare prima, c'è differenza tra posto di blocco e posto di controllo.

                    Io mi riferisco a quello che ho scritto su nel post precedente.

                    Non fermarsi ad un posto di blocco fatto apposta per fermare qualcuno che è già rincorso ed intercettato non fa parte dell'esempio di quel ragazzo di napoli ucciso dal carabiniere che metteva la paletta in un normale posto di blocco per controlli di routine.
                    Ultima modifica di shirai; 14-11-2007, 17:33.

                    Commenta


                    • Per concludere, per essere chiaro per tutti, in modo che tutti sanno qualcosa in più che fa sempre bene:

                      Se vi capita, in un posto di blocco, di quelli di routine con la paletta, dove chiedono patente e libretto, oppure dove possono fare controlli su alcool, o perquisizioni di auto, di non fermarvi, non avete commesso nessun reato penale.

                      L'unica regola che infrangete è il codice della strada.

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X